Cos’è l’ADR

L’ADR, acronimo di European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, è l’accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n. 1839.

La maggior parte delle disposizione sono indicate negli allegati A (disposizioni generali sulle materie e oggetti pericolosi) e B (disposizioni sull’equipaggiamento di trasporto.) Le norme riguardano:

  • classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada;
  • determinazione e classificazione come pericolose delle singole sostanze;
  • condizioni di imballaggio delle merci,
  • caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori;
  • modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne;
  • requisiti per i mezzi di trasporto e per il trasporto, compresi i documenti di viaggio;
  • abilitazione dei conducenti i mezzi trasportanti merci pericolose;
  • esenzioni dal rispetto delle norme dell’Accordo.

Con il recepimento in Italia dell’ultimo accordo ADR 2005, sono state introdotte, a scopo antiterrorismo, nuove responsabilità per i trasportatori: piani di sicurezza, segretezza dei dati, carichi sempre sorvegliati, sistemi antifurto.

Classificazione delle sostanze pericolose

La pericolosità dei vari materiali viene definita in base ai rischi che le sostanze rivestono nei confronti delle persone e dell’ambiente; la suddivisione iniziale è in classi:

  • Classe 1 Materiali e sostanze esplosive
  • Classe 2 Gas
  • Classe 3 Liquidi infiammabili
  • Classe 4.1 Materie solide infiammabili e auto reattive
  • Classe 4.2 Sostanze soggette ad auto combustione
  • Classe 4.3 Sostanze che, a contatto con l’acqua, sprigionano gas infiammabili
  • Classe 5.1 Sostanze ossidanti
  • Classe 5.2 Perossidi organici
  • Classe 6.1 Sostanze tossiche
  • Classe 6.2 Prodotti infettivi
  • Classe 7 Materiali radioattivi
  • Classe 8 Materiali corrosivi
  • Classe 9 Materiali con pericolosità varia e pericolosi per l’ambiente

Riconoscimento dei materiali pericolosi

Al fine di consentire un riconoscimento immediato delle merci pericolose indipendentemente dal termine tecnico utilizzato nella descrizione o della lingua utilizzata, ad ogni sostanza è stato abbinato un codice univoco UN che la identifica senza ombra di dubbio. Ad esempio, in tutto il mondo il codice UN1333 identificherà il Cerio e lo classificherà tra le sostanze della classe 4.1.

Esenzioni

Esistono tre tipi di esenzioni:

1) Esenzione totale merci pericolose imballate in quantità limitate:

Ad ogni numero ONU, e quindi ad ogni merce pericolosa, è associato un codice LQX (dove X è un numero da 0 a 28). A tale codice sono associate, in una tabella specifica al capitolo 3.4 della normativa, alcune modalità di imballaggio della merce stessa (sia come tipologia di imballaggio che come quantitativi massimi) che, se rispettate ed integrate dall’etichettatura conforme su ogni collo, permettono di considerare la merce così imballata come merce non pericolosa. In questo caso il trasporto può avvenire senza osservare tutte le prescrizioni della normativa (ad esempio, obbligo del certificato di formazione professionale del conducente, obbligo di segnalazione del veicolo, documenti di trasporto specifici, ecc.). Tale tipo di esenzione viene spesso chiamato “esenzione totale”

2) Esenzione totale merci imballate in qualità esenti:

Nel capitolo 3.5.1.1 e relativa tabella, ad ogni numero ONU è associato un codice EX, dove X è un numero da 0 a 5. A ogni codice corrispondono delle quantità espresse in grammi o millilitri entro i quali la merce pericolosa può viaggiare in esenzione. Tale esenzione prevede alcuni obblighi: la formazione per i soggetti del trasporto e l’applicazione dell’apposito marchio per le quantità esenti.
3) Esenzione parziale:

L’esenzione di questo tipo, detta anche “secondo 1.1.3.6” (dal relativo capitolo dell’ADR), “parziale”, o “dei 1000 kg virtuali”, è usufruibile solo in determinate condizioni. Si applica al solo trasporto di colli. Ad ogni numero ONU, e quindi ad ogni merce pericolosa, è associata una “categoria di trasporto”, rappresentata con un numero da 0 a 4. Ad ognuna di queste categorie è associata la quantità massima di merce trasportabile per poter usufruire dell’esenzione secondo questo elenco:

  • Categoria di trasporto 0: 0
  • Categoria di trasporto 1: 20 (o 50 a seconda del numero ONU)
  • Categoria di trasporto 2: 333
  • Categoria di trasporto 3: 1000
  • Categoria di trasporto 4: illimitata

Nel caso di trasporti di merci pericolose aventi categorie di trasporto differenti, si dovrà moltiplicare per un coefficiente correttivo, variabile a seconda della categoria di trasporto, il quantitativo trasportato delle singole merci, ed infine sommare i vari contributi. Il totale dovrà essere inferiore o uguale a 1000. Le unità di misura saranno:

  • per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplodente)
  • per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg
  • per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente in litri

Non superando questi quantitativi di merce caricata nella stessa unità di trasporto è possibile usufruire dell’esenzione da alcune prescrizioni, quali:

  • obbligo dello speditore di fornire al trasportatore le istruzioni scritte per l’emergenza
  • obbligo del trasportatore di avere a bordo dell’unità di trasporto gli equipaggiamenti specifici richiesti dall’ADR e dalle istruzioni di sicurezza, con l’esclusione di una lampada portatile per membro dell’equipaggio e di un estintore da 2 kg di polvere A, B, C
  • obbligo di conducente in possesso di certificato di formazione professionale ADR
  • obbligo di segnalazione del veicolo

Permangono gli obblighi relativi all’idoneità degli imballaggi (“imballaggi omologati”), alla loro etichettatura e segnalazione e al documento di trasporto, che deve essere compilato secondo quanto previsto dalla norma per trasporti non in esenzione con l’aggiunta dell’indicazione “Quantità non superiori ai limiti di esenzione previsti al 1.1.3.6”

 

Fonti:Wikipedia

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